Art. 29.

      1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «La direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale del contenzioso tributario».